PALERMITI (CZ) – Firmata la convenzione per la Centrale Unica di Committenza
La sottoscrizione, una delle prime nel comprensorio, tra il sindaco £di casa” Francesco Aloisi e quello di Centrache Fernando Sinopoli. Eliminerà costi inutili nell’ambito degli acquisti di beni e servizi
Articolo e foto di Gianni ROMANO
PALERMITI (CZ) – 22 FEBBRAIO 2015 – Il sindaco di Palermiti Francesco Aloisi e quello di Centrache Fernando Sinopoli hanno firmato la convenzione per la centrale unica di committenza nell’ambito degli acquisti di beni e di servizi per i due comuni, tra i primi nel comprensorio a firmare questo documento che regolamenta molte categorie necessarie al buon funzionamento della amministrazione comunale.
Dal primo gennaio i Comuni non capoluogo di provincia, per acquisti di forniture e servizi, devono fare ricorso alla centrale unica di committenza (Cuc). L’obbligo per le gare concernenti i lavori pubblici scatterà a partire dal primo luglio 2015.
Si tratta di una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica. La ratio della norma è quella di eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i piccoli Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Il d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) aveva previsto tale obbligo modificando l’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, aggiungendo il comma 3 bis, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia. Con le modifiche apportate dal d.l. 66/2014 (conv. L. 89/2014) e dalla L. 114/2014 (di conversione del d.l. 90/2014) l’obbligo si estende a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia.
Il comma 3-bis recita: I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni … ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
L’ambito intercomunale funzionale all’istituzione della centrale di committenza sono, quindi, le Unioni di Comuni e speciali (“appositi”) accordi consortili tra Comuni, e quindi, secondo condivisa interpretazione, convenzioni istitutive di una centrale di committenza unica.