19 Febbraio 2021
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OPERAZIONE “FARMABUSINESS”, IL RIESAME: «ELEMENTI A CARICO TALLINI NON SUPERANO LA GRAVITÀ INDIZIARIA»
Ecco le motivazioni con cui è i giudici hanno annullato l’ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari per l’ex presidente del consiglio regionale
di REDAZIONE
CATANZARO – 19 FEBBRAIO 2021 – “Il quadro che si delinea all’esito di una rilettura del compendio indiziario porta a ravvisare un filtro tra la cosca e il politico, rappresentato con ogni evidenza da personaggi del calibro di Scozzafava il quale in alcune intercettazioni, va ribadito, vantava il rapporto fiduciario con l’Assessore in forza del quale ha potuto coinvolgerlo in un progetto economico mascherando al contempo gli interessi criminali ad esso sottesi”.
A scriverlo sono i giudici del tribunale del riesame di Catanzaro nelle motivazioni del provvedimento con cui, il 17 dicembre scorso, hanno annullato l’ordinanza emessa dal gip di Catanzaro che disponeva gli arresti domiciliari per Domenico Tallini, l’ex presidente del consiglio regionale della Calabria indagato per concorso esterno e voto di scambio politico mafioso nell’ambito della inchiesta della Dda di Catanzaro “Farmabusiness”.
“Il Collegio – è scritto nelle motivazioni – al riguardo non ignora di certo che la stretta e prolungata vicinanza, per alcuni anni, dell’indagato a personaggi ambigui come Scozzafava e De Sole nonché il prolungato interessamento e l’attivismo dello stesso Tallini rispettivamente nell’affare del consorzio prima e della società farmaceutica poi, quantomeno possono alimentare il sospetto che il ricorrente abbia orbitato per lungo tempo in una zona grigia.
Allo stato però gli elementi, per come rivalutati, propendono per un sospetto che non supera la soglia della gravità indiziaria necessaria a giustificare il mantenimento di un vincolo cautelare.
Ne viene che l’incertezza sulla consapevolezza dell’indagato di agire in un contesto illecito e di operare nella cornice di un sinallagma con la consorteria cutrese non consente di confermare la prima ipotesi di concorso esterno.
Analogamente, per quanto riguarda il reato ex art. 416 ter c.p. (pur nella formulazione in vigore al tempo dei fatti) la fattispecie appare di dubbia configurabilità in quanto non può stabilirsi in modo pacifico se Tallini fosse realmente consapevole di ottenere, quale contropartita del suo intervento, un ampliamento del consenso elettorale attraverso un intervento di matrice mafiosa”.
In merito al fatto che, secondo l’accusa, l’attività di Scozzafava a favore di Tallini “si è protratta anche” per le amministrative di Catanzaro del 2017, le regionali del 2020 e le politiche del 2018″, i giudici del riesame rilevano che “il dato, lungi dall’essere qui rimesso in discussione, conferma tuttavia solo che Scozzafava era ed ha continuato ad essere negli anni successivi un ‘grande elettore’ del Tallini”.