LA CASSAZIONE RIBALTA IL CASO: NESSUNO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO PER GLI EX ASSESSORI DI BADOLATO
Annullate le ordinanze cautelari: la Corte motiva con l’assenza di prove di patto e utilità
di REDAZIONE
– BADOLATO (CZ) – 29 GIUGNO 2025 – La Corte di Cassazione, sezione VI penale, ha annullato senza rinvio le ordinanze cautelari che disponevano gli arresti domiciliari per gli ex assessori del Comune di Badolato, Giuseppe Fiorenza e sua moglie Antonella Giannini. I due erano indagati per scambio elettorale politico-mafioso nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro Ostro-Amaranto.
Nessun Patto, Nessuna Utilità: il 416-ter non è Configurabile
La Cassazione ha motivato la sua decisione affermando che non esiste alcuna prova di un patto o utilità tra i coniugi e Antonio Paparo, ritenuto vicino alla cosca Gallace. I giudici hanno sottolineato che i 29 voti ricevuti da Antonella Giannini furono solo un “mero riempitivo” per la presentazione formale della lista e non frutto di intimidazioni o accordi illeciti. L’intervento dei coniugi era finalizzato solo a garantire la legalità delle elezioni.
La Nomina ad Assessore è Irrilevante Penalmente
La nomina di Antonella Giannini ad assessore comunale con delega alla pubblica istruzione è stata considerata irrilevante ai fini della fattispecie contestata. La Cassazione ha affermato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso ha per oggetto la compravendita dei voti, non le successive dinamiche amministrative.
Accuse Sgonfiate in Sede Cautelare
Le motivazioni delle ordinanze impugnate sono state definite “manifeste, apparenti e illogiche” poiché non hanno ricostruito in modo concreto e specifico il contenuto dell’accordo illecito. La giurisprudenza di legittimità impone un criterio più stringente: l’intesa dev’essere effettiva, specifica e riferita ai voti.
Solo Inquinamento Politico
La Cassazione ha riconosciuto che nel Comune di Badolato vi fu un certo inquinamento della dialettica politica, ma ciò non basta per contestare il reato previsto dall’art. 416-ter. Nessun contributo attivo, nessun patto, nessuna influenza sull’attività amministrativa da parte di soggetti mafiosi e nessuna prova di voto ottenuto con intimidazione.
Precedente Giurisprudenziale
Decisiva per l’accoglimento dei ricorsi è stata la sentenza della stessa VI Sezione, secondo cui la sola evocazione generica del condizionamento politico-amministrativo non può integrare la “promessa di altra utilità”.
Risultato Processuale
La Cassazione ha annullato senza rinvio le ordinanze cautelari del 17 gennaio 2025 e ha ordinato la liberazione immediata di entrambi i ricorrenti, se non detenuti per altra causa.

















