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VIRUS, SANTELLI CONFERMA USO MASCHERINE E CHIUSURA DISCOTECHE

Nuova ordinanza presidente Regione Calabria. Accelerazione test sierologici personale scolastico. Trasporto pubblico all’80 per cento della capienza. Confermate disposizioni per chi arriva da aree a rischio

di REDAZIONE 

PRESERRE (CZ) –  9 SETTEMBRE 2020 –  La presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emessi una nuova ordinanza con cui ha disposto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019.

Il provvedimento recepisce sul territorio regionali le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020. 

ECCO IL DISPOSITIVO DEL PROVVEDIMENTO

Fino a tutto il 7 ottobre 2020 sono confermate:

  1. Tutte le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia già adottate con l’Ordinanza n. 59/2020, incluse le disposizioni conseguenti al censimento obbligatorio degli spostamenti, da intendersi aggiornate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;

  2. Le limitazioni e le disposizioni inerenti gli spostamenti per le persone fisiche che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, secondo quanto già disposto con l’Ordinanza n. 60/2020, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come confermate ed integrate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati, tenendo conto altresì della circolare del Ministero della Salute prot. 28333-27/08/2020-DGPRE concernente le “misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia in seguito alla mobilità di equipe chirurgiche verso e da Paesi a rischio”.

  3. La sospensione delle attività presso le discoteche, sale da ballo, esercizi pubblici o stabilimenti assimilabili, che determinino situazioni di assembramento non controllabili, già fissata nell’Ordinanza n. 61/2020;

  4. Le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, in allegato 4 all’Ordinanza n. 63/2020, rinvenibile anche in allegato D al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.

  5. L’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza 6 interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione;

  6. Il mandato alle Aziende Sanitarie Provinciali, in coordinamento con le altre istituzioni preposte, per l’esecuzione delle predette misure, nonché delle relative azioni di controllo e verifica circa il rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, con particolare riferimento agli esercizi pubblici, alle aree pubbliche e alle attività ivi esercitate, che per la loro natura possano dar luogo a potenziali assembramenti, quali ad esempio eventi e cerimonie;

 Fino a tutto il 7 ottobre 2020, si adottano altresì le seguenti ulteriori misure:

  1. L’allegato 3 all’Ordinanza n. 63/2020 relativo alle “indicazioni operative del Ministero della Salute per l’avvio dei test al personale delle scuole test sierologici”, è sostituito con l’allegato 1 alla presente Ordinanza, riportante l’aggiornamento delle indicazioni regionali.

  2. E’ disposto, a modifica dell’Ordinanza n. 57/2020 per come confermata al punto 3 dell’Ordinanza n. 59/2020 ed in coerenza con quanto fissato nell’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come sostituito dall’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, un coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale (urbano ed extra urbano regionale) su gomma non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, riferito alle linee dedicate agli studenti con durata del tragitto superiore a 15 minuti.

  3. Si dà atto che le misure da applicarsi in materia di trasporto scolastico dedicato, sono quelle previste in allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, che ha sostituito l’allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.

  4. È adottato, ad integrazione dell’allegato 2 all’Ordinanza n. 63/2020, che deve intendersi riferibile, ove non diversamente specificato, alle scuole dell’infanzia amministrate da Circolo didattico o Istituto comprensivo, l’allegato 2 alla presente Ordinanza “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19 nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia” di cui al protocollo d’intesa del 14 agosto 2020.

  5. Si raccomanda che presso gli Istituti scolastici e i servizi educativi dell’infanzia sia identificato un referente sulla tematica del COVID-19 adeguatamente formato, quale interfaccia con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali ed i MMG/PLS. 12.

 Si dispone che presso ogni Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, sia identificato un referente per l’ambito scolastico, preferibilmente a livello di ciascun distretto.

  1. Si stabilisce la messa a punto, a cura dei Delegati del Soggetto Attuatore, di protocolli d’intesa da sottoscrivere e attuarsi con le Istituzioni a vario titolo coinvolte, per la gestione in sicurezza degli sbarchi delle persone migranti sulle coste regionali e delle azioni conseguenti, nonché per la gestione dei casi confermati in occasione di arrivi di persone fisiche non residenti in Calabria, con diversi mezzi di trasporto, incluse le navi da crociera.

  2. Si prende atto del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 “modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020” pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020, per l’applicazione delle misure previste in occasioni delle giornate elettorali.

  3. Restano efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.

  4. Restano altresì efficaci e vigenti le disposizioni relative agli screening previsti al punto 5 lettere e) ed f) dell’Ordinanza n. 59 dell’8 agosto 2020.

  5. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 -Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione.