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SINDACATO DEVE RETRIBUIRE LAVORATRICE DOPO FINE RAPPORTO, RIGETTATO L’APPELLO DELLA CGIL CATANZARO

La donna di Squillace assistita dall’avvocata Concetta Lucia Madarena, chiedeva l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna al pagamento di circa 33 mila euro

di Salvatore TAVERNITI (Gazzetta del Sud, 8 aprile 2021)

SQUILLACE (CZ) –  9 APRILE 2021 –  È stato rigettato l’appello alla sentenza del Tribunale di Catanzaro con cui tre anni fa la Camera del Lavoro della Cgil catanzarese era stata condannata al pagamento delle somme per differenze retributive e trattamento di fine rapporto in favore di una lavoratrice di Squillace.

Lo ha deciso la Corte d’Appello di Catanzaro, sezione “Lavoro”.

La donna, assistita dall’avvocata Concetta Lucia Madarena, chiedeva l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna al pagamento di circa 33 mila euro, mentre la controparte si è opposta eccependo la nullità del ricorso e, in subordine, ha chiesto di non accogliere la domanda, oltre all’intervenuta prescrizione dei crediti antecedenti al 31 gennaio 2007.

La donna aveva lavorato alla dipendenze della struttura sindacale di piazza Roma, a Catanzaro, dal maggio 1989 al luglio 2008, svolgendo compiti di pulizia e riordino dei locali, a fronte di una retribuzione di 700 mila lire prima e di 350 euro dopo, per tre giorni la settimana, dalle ore 6 alle ore 10. Il rapporto di lavoro era stato interrotto a seguito dell’affidamento del servizio di pulizia dei locali ad una società esterna.

Ma fino al luglio 2008 la donna ha svolto il servizio regolarmente, pur in assenza di un contratto in forma scritta, mai formalizzato neppure dal punto di vista contributivo e fiscale.

È stata, peraltro, rilevata la cadenza mensile e fissa del corrispettivo della prestazione, la natura stabile e continuativa, l’utilizzazione della strumentazione fornita dal datore di lavoro e l’esclusività del rapporto intercorso.

In conseguenza dell’accertamento compiuto, il Tribunale di Catanzaro ha disposto che alla donna spettano le retribuzioni conseguenti al rapporto di lavoro subordinato.

Per la determinazione delle somme dovute i giudici fanno riferimento al parametro retributivo indicato dal “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende di pulimento e multiservizi”.

Alla signora squillacese, dunque, secondo il Tribunale, spettano le somme per differenze retributive e il trattamento di fine rapporto per il periodo dal 21 maggio 1989 al 2 luglio 2008, per dodici ore settimanali, calcolate in base al contratto citato, detratte le somme già ricevute per lo stesso periodo, oltre agli interessi e alla rivalutazione.

 La sentenza è stata confermata nei giorni scorsi dalla Corte d’Appello.

Naturalmente la vertenza potrebbe proseguire nel terzo grado di giudizio cui potrebbe fare ricorso la Cgil per l’annullamento della sentenza impugnata.