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MONTEPAONE (CZ) – BILANCIO, DAL CONSIGLIO COMUNALE AL TAR

Accolto ricorso della minoranza contro delibere seduta dello scorso 30 marzo

Articolo e foto di Gianni ROMANO (Il Quotidiano del Sud)

MONTEPAONE (CZ) – 23 LUGLIO 2017 –  Finisce nelle aule del Tar Calabria il consiglio comunale, difatti il gruppo di opposizione, i ricorrenti, consiglieri comunale del Comune di Montepaone, rappresentati dai legali Giuseppe Pitaro e Gaetano Liparoti, impugnano la convocazione del Consiglio comunale per la data del 30 marzo 2017 e le delibere assunte in tale seduta.

Il tutto in quanto, non sarebbe stato rispettato quanto previsto dall’art. 29 del regolamento di contabilità, secondo il quale i documenti di contabilità debbono essere depositati per dieci giorni consecutivi presso l’Ufficio ragioneria, onde consentire ai consiglieri il deposito di emendamenti, il deposito sarebbe incompleto, non essendo stato reso disponibile, unitamente allo schema di bilancio, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, obbligatorio e non sarebbe stato rispettato quanto previsto del regolamento per il funzionamento del Consiglio, per il quale tra la data di convocazione e la data di svolgimento del Consiglio comunale debbono intercorrere 5 giorni.

Tali violazioni avrebbero leso le prerogative dei ricorrenti, non consentendo una consapevole partecipazione all’adunanza consiliare, nel corso della quale, comunque, essi non avevano partecipato ai lavori o avevano votato contro le delibere assunte. Il Comune di Montepaone si è costituito presso l’avvocato Paolo Falzea e ha resistito all’avversa azione modo in cui veniva interpretata quella. In particolare, si riteneva (e deve quindi ritenersi) che, da una interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione citata, si evince che il periodo di tempo tra convocazione e adunanza non possa comprendere né il giorno della consegna dell’avviso di convocazione né quello della adunanza (Cons. Stato, Sez. I, parere 7 febbraio 2014, n. 461; Cons. Stato, Sez. I, parere 22 gennaio 2010, n. 228).

Infatti, il termine previsto è costituito da giorni liberi e interi che devono interamente decorrere prima dello svolgimento dell’attività cui sono preordinati, in quanto il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo e quindi ha diritto ad una piena e fattiva partecipazione ad ogni attività del Consiglio Comunale con cognizione di causa.6.3. – Nel caso di specie, dunque, l’avviso di convocazione è stato recapitato ai consiglieri ricorrenti in ritardo, rispetto a quanto stabilito nel regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento del Consiglio comunale. Vi è, però, che gli odierni ricorrenti, come risulta dai verbali dedotti in giudizio, hanno potuto partecipare alla seduta del Consiglio comunale, sebbene alcuni di essi ne abbiano abbandonato i lavori.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto:a) annulla la delibera assunta dal Consiglio comunale di Montepaone in data 30 marzo 2017, n. 24;b) rigetta nel resto;c) compensa tra le parti le spese e competenze di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio  con l’intervento dei magistrati: Giovanni Iannini, Presidente Francesco Tallaro, Referendario, Estensore Germana Lo Sapio, Referendario.

Ora bisognerà attendere per sapere se questo punto possa essere riproposto al prossimo consiglio comunale utile o se il Prefetto di Catanzaro, deciderà in modo diverso.