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ESTATE A SOVERATO, ECCO COSA SI POTRÀ FARE E COSA NO IN SPIAGGIA


Pubblicata ordinanza per la balneazione 2020

di REDAZIONE

SOVERATO (CZ) –  30 MAGGIO 2020 –  Pubblicata l’ordinanza che disciplina la fruizione delle aree demaniali marittime, la balneazione e le le attività connesse che si svolgono su tutto il territorio del comune di Soverato.

Il provvedimento riguarda la stagione balneare compresa tra il 20 maggio e il 31 ottobre 2020.

 Ecco cosa dispone il provvedimento

PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE LIBERE

E’ VIETATO:

 Alare e varare unità di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti da diporto trainati a braccia, ad eccezione di quelli presenti nell’area individuata tra il fosso Caramante e lo stabilimento El sombrero – lasciando una fascia di rispetto di metri 2 dal confine di quest’ultimo – in continuità all’area destinata alle unità da pesca professionale.

Tali mezzi dovranno essere iscritti su apposito registro custodito ed aggiornato dall’Ufficio di “Segreteria del Sindaco” che provvederà a consegnare all’atto dell’iscrizione apposito adesivo di identificazione. Tale identificazione si rende necessaria per individuare eventuali responsabilità dal momento in cui i natanti determinano situazioni di pericolo per cose, persone e animali dovuti ad una loro cattiva conduzione e/o manutenzione;

E’ consentita l’iscrizione di un solo natante per persona; su tale tratto di spiaggia è consentita la sosta solo per i natanti di proprietà di persone residenti nella Città di Soverato.

 Si rammenta che la navigazione sino ai 200 metri dalla costa dovrà essere effettuata senza l’utilizzo di propulsore a motore e vela, concordemente a quanto previsto dall’Ordinanza di sicurezza Balneare emanata dalla locale Autorità Marittima richiamata in parte motiva. 


– Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, gli stessi dovranno avere dimensioni dimensione non superiore ai 5 mt. Le unità comunque dovranno lasciare libera l’area di spiaggia che va dalla battigia sino a 20 metri verso monte, senza precludere in nessun caso l’accesso alla spiaggia per i bagnanti. Inoltre la movimentazione sull’arenile di dette unità potrà essere effettuata esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ovvero al di fuori dei periodi dedicati alla balneazione e comunque prestando attenzione alla presenza di eventuali  bagnanti.

Tali mezzi dovranno essere iscritti su opposito registro custodito e aggiornato dall’Ufficio di Segreteria del Sindaco che provvederà a consegnare all’atto dell’iscrizione apposito adesivo di identificazione. Tale identificazione si rende necessaria per individuare eventuali responsabilità dal momento in cui i natanti determinino situazioni di pericolo per cose, persone e animali dovute ad un loro cattiva conduzione e/o manutenzione; È consentita una sola iscrizione per natante;

– A non residenti si autorizza la sosta, l’alaggio ed il varo sul tratto di spiaggia vietato alla balneazione ricompreso tra il fiume Ancinale e lo stabilimento balneare San Giovanni lasciando una fascia di rispetto di metri due dal confine con quest’ultimo;

– Lasciare, oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere ombrelloni, sedi a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.

– Abbandonare qualsiasi oggetto di tipo “buste, sacchetti, bottiglie, lattine, mascherine, guanti, bicchieri ecc.”;

– La fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini, natanti, ecc.;

– Campeggiare.

–  Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi e comunque nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. È
vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

– Esercitare attività (es. commercio in forma fissa, pubblicità, attività promozionale, e organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici), se non espressamente autorizzati.

– Gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.

– Accendere fuochi: eventuali falò, dovranno essere preventivamente autorizzati.

– Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.

– Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

– Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

 – Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, in particolare con fucili o pistole subacquee.

– E’ vietato su tutte le aree demaniali libere la vendita itinerante di prodotti alimentare e non alimentari nonché qualsiasi altra attività di servizio e di commercio, non espressamente autorizzata.

– E’ inoltre vietato su tutte le aree demaniali sia libere, sia in concessione “compreso il tratto di lungomare non transitabile” l’accesso, la sosta e il transito di qualsiasi tipo di autovettura, mezzo motorizzato, se non preventivamente autorizzati dall’Ufficio Demanio.

– E’ vietato incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell’art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: ”sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;”.

– Allo scopo di contenere la diffusione del COVID – 19 gli avventori dovranno mantenere comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 3,5 metri uno dall’altro. Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovranno essere poste ad una distanza di almeno 1,5 m. Saranno installati appositi cartelli con le misure di prevenzione a cui attenersi stampati in più lingue.

È CONSENTITO

l’accesso ai cani sul tratto di spiaggia ricompreso tra il fosso Marini e il tratto di spiaggia e la concessione Hotel Nettuno lasciando una fascia di rispetto di metri 20 da quest’ultimo. I cani dovranno obbligatoriamente essere tenuti a guinzaglio, indossare la museruola, accompagnati da regolare libretto sanitario delle vaccinazioni e sacchetto per la raccolte delle deiezioni.

E’ PREVISTO

– nel tratto di spiaggia individuato tra il “Lido Miramare” ed il “Lido San Domenico” l’allestimento di una passerella – in corrispondenza della pubblica via dove si trovano i parcheggi dedicati a portatori di handicap con relativo percorso di collegamento – che conduce ad un ombrellone ed una sedia JOB dedicati alle persone con difficoltà a deambulare. Il servizio sarà gratuito e garantito da personale individuato dal comune;

– nel periodo di maggior afflusso, nei mesi di luglio e di agosto, il sevizio di pattugliamento delle spiagge con operatori, accompagnati dai cani di salvamento, appartenenti all’associazione SICS;

– nel periodo di maggior afflusso, nei mesi di luglio e di agosto, il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti nel tratto di spiaggia adiacente al “lungomare dell’Ippocampo”.

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00; Al fine di contenere la diffusione del COVID – 19 e di garantire maggiore disponibilità di spazi all’aperto è consentita la permanenza dei clienti e l’utilizzo dei servizi (somministrazione alimenti e bevande, take away, ecc.) fino alle 24:00 nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

I Concessionari di strutture balneari, prima dell’apertura al pubblico devono:

– Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio per come regolamentato dall’autorità marittima.

– Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente disposizione nonché le tariffe
applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa.

– In ossequio a quanto disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09/04/1999, esporre, all’esterno dell’area in concessione, un cartello recante l’indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all’area in concessione: il cartello dovrà avere formato minimo di cm. 100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali

INGRESSO SPIAGGIA LIBERA, contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall’interno dell’area di concessione – Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente EVIDENZIATO con apposita segnaletica all’interno dell’area in concessione.

– Durante l’orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti per come regolamentato dall’autorità marittima;

– Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d’acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori, in modo differenziato, in attesa dell’asporto da parte degli Operatori Ecologici Comunali.

– Il concessionario, per quanto concerne la raccolta degli RSU, sarà tenuto ad osservare e far osservare a quanti fruiscono dei servizi della sua attività, il servizio di raccolta differenziata denominata porta a porta. 

 II numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Tali distanze devono
essere mantenute anche in previsione di altri sistemi di ombreggio (tettoie, teli, ecc..).

– Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia in ogni caso fonte di pericolo o causa d’incidente: sono vietate le reti frangivento.

– Le recinzioni lungo il confine con il lungomare non potranno essere superiore a mt. 1,00 di altezza, misurata dalla quota di calpestio del lungomare stesso e dovranno essere realizzate con materiale non ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità oltre che di aspetto decoroso.

 – Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi realizzati con materiale di facile rimozione (per esempio passerelle in legno, quadroni, blocchi ecc.) da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.

– E’ consentito ai concessionari riservare parte della spiaggia in concessione, per gli avventori che accompagnano gli amici a quattro zampe, munendosi, se necessario, di tutte le autorizzazioni di legge, comprese quelle sanitarie.

– E’ vietato tenere ad alto volume, radio juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore fra le 14,00 e le 16,30.

– E’ vietato lo svolgimento delle attività ludiche dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e dalle ore 04,00 alle ore 10,00.

– Le discoteche e quanti svolgono attività di piccoli trattenimenti danzanti nei propri locali, dovranno rispettare, il piano di zonizzazione acustica e le ordinanze sindacali che saranno emanate in ordine ai decibel massimi consentiti nonché agli orari di chiusura delle stesse attività.

– Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d’esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità. 

– Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia. 

– Presso ogni stabilimento balneare è obbligatorio riservare un apposito locale di dimensioni idonei da destinare a primo intervento in caso di necessità, sulla cui porta deve essere riportata la scritta ben visibile “Pronto Soccorso”. 

– I servizi igienici distinti per uomini, donne e portatori di handicap, devono essere collegati alla fogna comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. 

– E’ vietato l’uso di sapone o shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. 

– I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. 

– È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. 

– Ogni concessionario all’interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, contenente i dati sulla qualità delle acque di balneazione pubblicati dall’ARPACAL.  

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