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DEHORS REGOLARE, IL “CRUNCH” DI SOVERATO CONTINUERÀ A SERVIRE ANCHE ALL’APERTO

Il Tar rigetta il ricorso presentato da due proprietarie  di un’unità immobiliare al primo piano del fabbricato accanto al quale Crunch S.r.l. ha realizzato  lo spazio

Fonte: LANUOVACALABRIA.IT

SOVERATO (CZ) – 19 OTTOBRE 2022 – Continuerà ad offrire il suo servizio anche nel dehors fino al 31 dicembre.  

I giudici amministrativi Giovanni Iannini, Presidente; Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore; Manuela Bucca, Referendario  hanno rigettato il ricorso presentato da due proprietarie  (rappresentate e difesi dagli avvocati Marco Vincenzo Talarico e Gioconda Ceravolo)  di un’unità immobiliare al primo piano del fabbricato accanto al quale Crunch S.r.l. ha realizzato  il dehors .

Un atto presentato proprio per chiedere l’annullamento  del provvedimento di “Rinnovo Autorizzazione n. 2/2021”, adottato dal responsabile del Settore Attività Produttive – Manutenzione e Patrimonio del Comune di Soverato il  17 marzo 2022, con il quale è stata rinnovata a favore della società Crunch S.r.l. la concessione di occupazione di suolo pubblico, di un dehors a servizio del locale commerciale sito in Corso Umberto, n. 13, con scadenza al 31 dicembre 2022.

Per le ricorrenti,  sarebbero state violate le loro garanzie partecipative, non avendo esse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento per la realizzazione del dehors. E in più  avrebbe dovuto prevedere  l’autorizzazione del condominio, nella specie non richiesta, qualora la struttura venisse a contatto con un edificio.

Di contro le ragioni della società controinteressata, Crunch S.r.l.  – rappresentata e difesa dagli avvocati Demetrio Verbaro e Ludovica Gualtieri – secondo la quale  il ricorso sarebbe ulteriormente inammissibile, in quanto la realizzazione della struttura è avvenuta in forza di CILA, che – non essendo un provvedimento amministrativo – non può essere oggetto di impugnazione, dovendosi piuttosto chiedere all’amministrazione l’eventuale esercizio dei poteri inibitori e repressivi.

Inoltre, nel merito, il ricorso sarebbe infondato, essendo state rispettate le distanze, comunque non applicabili giacché il dehors non è una costruzione; non essendo necessaria l’autorizzazione condominiale, trattandosi di struttura non ancorata al fabbricato, e avendo comunque ottenuto l’autorizzazione dalla maggior parte dei comproprietari del fabbricato, non costituito in condominio  

E così il Tar   per la Calabria (Sezione Seconda),  ha rigettato il ricorso condannando  in solido tra di loro,  le ricorrenti alla rifusione, in favore di Crunch S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.