- PreSerre e Dintorni - https://www.preserreedintorni.it -

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) – DOCENTE TRASFERITA VINCE RICORSO E RITORNA IN CALABRIA

Elisabetta Zaccone si riprende posto di dirigente istituto scolastico Enzo Ferrari

di REDAZIONE

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) – 28 APRILE 2018 Ha vinto la sua battaglia Elisabetta Zaccone (difesa da Domenico Mazza e Giuseppe Pitaro) dirigente scolastica trasferita, a suo dire, in maniera illegittima.

Nella sentenza si legge che “la donna ha adito il Tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto a essere trasferita nel ruolo della dirigenza scolastica della Regione Calabria, previa disapplicazione del provvedimento dell’USR della Calabria col quale è stata disposta la cessazione degli effetti dei provvedimenti con cui era stato conferito alla ricorrente l’incarico di dirigente dell’istituto scolastico Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale (CZ).

Il dirigente scolastico ha dedotto di aver presentato richiesta di mobilità interregionale in data 12.6.2017, facendo valere i diritti scaturenti dalla legge 104/1992 per l’assistenza alla propria madre, in situazione di grave disabilità, e per esigenze di ricongiungimento familiare stante il disturbo di ansia da separazione sofferto dalla propria figlia minore, con conseguente provvedimento di conferimento da parte dell’USR Calabria, previo nullaosta dell’USR della Basilicata, dell’incarico dirigenziale presso istituto di Chiaravalle Centrale, con decorrenza 1.9.2018;.

che ha altresì dedotto, che, a seguito del mancato visto per la registrazione dei contratti da parte della Corte di Conti, motivato dal difetto del requisito della permanenza sessennale presso la prima sede di assegnazione, l’USR Calabria ha emesso in data 9.2.2018 provvedimento con cui è stata disposta la cessazione di efficacia degli atti di conferimento dell’incarico nella dirigenza scolastica della Regione Calabria”.

Secondo i giudici “il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; che, riguardo al secondo di detti requisiti, lo stesso appare attuale, grave, imminente e irreparabile; che, infatti, nelle more di un ordinario giudizio di merito, il trasferimento della ricorrente a Lavello lederebbe irreparabilmente il diritto della ricorrente ad assistere la propria madre gravemente disabile, posto, come si dirà in seguito, che è documentato il riconoscimento dei benefici scaturenti dalla legge 104/1992. 

Che sussistente appare, altresì, alla luce dell’istruttoria tipica di questa fase di giudizio, il fumus boni iuris; che – nonostante non vi sia in via generale un automatismo immediato tra riconoscimento dello stato di disabilità grave e diritto del lavoratore al trasferimento, potendo, e non dovendo, il datore di lavoro concederlo a seguito di valutazioni allo stesso spettanti – nel caso di specie allo stato degli atti emerge il diritto della ricorrente al trasferimento”